• Agenzia
  • Leasys
  • Agenzia
  • Leasys

Condizioni Generali di Noleggio Leasys Come Nuovo

1. Condizioni e Conclusione del Contratto di Locazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano la locazione a
lungo termine di veicoli senza conducente. Nel caso di
sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali da parte di
persone giuridiche, le Condizioni – efficaci per uno o più Veicoli –
avranno durata annuale e si intenderanno tacitamente rinnovate di
anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti
all’altra almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o
rinnovata. Anche successivamente alla scadenza, le locazioni
relative ai singoli Veicoli rimarranno in vigore alle presenti
Condizioni fino alla naturale scadenza della relativa Richiesta
Rent di cui al successivo art.1.3. Nel caso di sottoscrizione delle
presenti Condizioni Generali da parte di persone fisiche, ditte
individuali, liberi professionisti, le Condizioni – efficaci unicamente
per singolo Veicolo – avranno durata pari alla durata espressa
nella singola Richiesta Rent relativa a ciascun Veicolo locato o
alla durata eventualmente prorogata.
1.2 La Richiesta Rent sottoscritta dal Cliente costituisce
proposta irrevocabile per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla
data di sottoscrizione della stessa.
1.3 La Richiesta Rent, previa la valutazione positiva del merito
creditizio ed accettazione da parte di LEASYS, avrà piena
efficacia contrattuale tra le Parti per la durata espressamente
indicata nella Richiesta Rent e salvo quanto previsto dal
successivo art. 21. Il contratto di Locazione si intenderà
perfezionato con la messa a disposizione da parte di LEASYS del
veicolo indicato nel frontespizio della Richiesta Rent (di seguito
detto “Veicolo”), come certificata dal Verbale di Consegna di cui al
successivo art. 2
1.4 Con la sottoscrizione della Richiesta Rent e/o delle presenti
Condizioni Generali il Cliente accetta consapevolmente che il
Veicolo è usato e che viene accettato nello stato di normale usura,
valutato da LEASYS a proprio insindacabile giudizio, in cui si
trova.

2. Consegna del Veicolo – preassegnazione
2.1 La consegna del Veicolo da parte di LEASYS avverrà sul
territorio nazionale, nel luogo concordato con il Cliente e riportato
nella Richiesta RENT. Al momento del ritiro del Veicolo, il Cliente
procederà con la sottoscrizione del Verbale di Consegna,
accertando la conformità dello stesso a quanto richiesto nonché la
sua perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria; in tale sede il
Cliente dovrà immediatamente segnalare a LEASYS l’eventuale
mancanza delle dotazioni di bordo (ad es. le doppie chiavi, la
tessera code e/o la documentazione di bordo, etc). Il Cliente avrà
l’onere di identificare e comunicare in forma scritta a LEASYS i
dati dell’incaricato al ritiro del Veicolo. Tale soggetto, in fase di
ritiro dovrà esibire originale del documento d’identità e patente di
guida in corso di validità nonché delega rilasciata dal Cliente,
manlevando LEASYS da ogni responsabilità in termini di corretta
identificazione.
2.2 La consegna del Veicolo sarà effettuata in base alla effettiva
disponibilità dei singoli veicoli e nei tempi comunicati da LEASYS.
LEASYS non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi
ritardo di consegna dovuto a cause ad essa non imputabili.
2.3 Se trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della
disponibilità del Veicolo, il Cliente non provvedesse al ritiro dello
stesso, la Richiesta Rent si intenderà risolta, fatto salvo il diritto di
LEASYS di richiedere l’applicazione della penale prevista al
successivo Articolo 19, nonché le spese relative al trasferimento
del Veicolo presso un deposito LEASYS. Le Parti escludono fin
d’ora la proroga di tale termine ritenuto essenziale.
2.4 LEASYS, su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso, al
costo di volta in volta convenuto, un veicolo da utilizzare
provvisoriamente in attesa della consegna del Veicolo oggetto
della Richiesta Rent. Tale servizio (denominato di
preassegnazione), se richiesto, sarà disciplinato dalle disposizioni
riportate in un apposito separato accordo.

3. Diritto di recesso – Cancellazione dell’ordine
3.1 Nei quattordici giorni dalla data di sottoscrizione della
Richiesta RENT, il Cliente avrà la facoltà di recedere dagli obblighi
contrattuali previsti nella Richiesta RENT mediante
comunicazione contenente dichiarazione esplicita della propria
decisione di esercitare il diritto di recesso da effettuarsi a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a LEASYS al
seguente indirizzo: C.so G. Agnelli, 200 – 10135 Torino.
3.2 Le Parti convengono che LEASYS abbia la facoltà di
recedere, in qualsiasi momento ed anche durante il periodo di
proroga, dal contratto di Locazione del Veicolo, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1373 del c.c., salvo un preavviso di 15 giorni e
senza dover corrispondere al Cliente alcunché, anche a titolo di
risarcimento dei danni.
3.3 Qualora il Cliente intendesse recedere decorsi14 (quattordici)
giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta RENT, LEASYS
avrà la facoltà di richiedere al Cliente medesimo, a titolo di
risarcimento per il danno procurato, un importo pari a tre canoni di
locazione.
3.4 LEASYS, in relazione alla specificità di alcuni Veicoli,
determinata da vari elementi tra cui, a titolo meramente
esemplificativo, il prezzo, l’attrezzatura speciale o qualsiasi altro
elemento che ne renda difficile la ricollocazione sul mercato, avrà
facoltà di applicare una maggiorazione dell’importo delle penali
pari al valore dell’allestimento del Veicolo nonché degli optional
previsti dalla Richiesta RENT e salvo il diritto di risarcimento di
ulteriori eventuali danni.

4. Garanzia delle Case Costruttrici
4.1 Nel periodo di garanzia del Veicolo, qualora si verifichi
qualunque vizio, difetto di funzionamento o guasto che ne
diminuisca in modo apprezzabile o ne renda inidoneo l’uso o
pericoloso l’utilizzo, il Cliente dovrà recarsi tempestivamente
presso un centro autorizzato di LEASYS o della Casa Costruttrice
e segnalare l’anomalia riscontrata.
4.2 LEASYS non è responsabile per vizi o difettosità di prodotto
rilevati, ma si rende parte attiva a far ripristinare il Veicolo, nei
tempi ragionevolmente necessari in relazione alla natura ed alla
gravità dell’anomalia riscontrata.
4.3 Le Parti convengono espressamente che le garanzie di
cui al presente Articolo non opereranno nei casi inadempimento
totale o parziale da parte del Cliente di quanto previsto all’Articolo
8.6 che segue.

5. Modalità di utilizzo del Veicolo – Obblighi del Cliente
5.1 Il Cliente si obbliga a non sublocare, o comunque a non
concedere in uso a terzi, il Veicolo salvo che non sia
espressamente autorizzato da LEASYS; il Cliente potrà
comunque concedere in uso il Veicolo ai propri familiari
conviventi.
5.2 Il Cliente diviene custode del Veicolo assumendosi l’obbligo
della migliore manutenzione e conservazione dello stesso e di
condurlo nel pieno rispetto di tutte le norme del Codice della
Strada vigenti riservandosi Leasys, ogni più ampia facoltà di
azione nelle opportune sedi.
Come Nuovo Ed. 4 del 16/04/2019
LEASYS S.p.A
A socio unico
Sede legale
Corso G. Agnelli, 200
10135 Torino
Sede operativa
Viale dell’Arte, 25
00144 Roma(RM)
Capitale sociale Euro 77.979.400
C.F. e R.I. Ufficio di Torino n. 08083020019
P.IVA n. 06714021000 REA Torino n. 960205
Direzione e Coordinamento ex art. 2497
c.c.:FCA Bank S.p.A.
5.3 LEASYS sarà sollevata da ogni responsabilità civile e penale
per tutte le infrazioni, sequestri, ed altre responsabilità connesse
all’uso ed alle condizioni dei Veicoli, ivi incluse le eventuali
modifiche di qualsiasi natura comunque apportate e non
autorizzate.
5.4 Il Veicolo non deve essere utilizzato: i) per il trasporto di merci
o persone in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo
ove avviene la circolazione del Veicolo; ii) per il trasporto di armi,
esplosivi, materiale radioattivo, batteriologico e simili; iii) per
spingere e/o trainare altri Veicoli (salvo che il mezzo locato sia
dotato di gancio traino regolarmente installato previa
autorizzazione di LEASYS); iv) per il trasporto di persone e/o
merci eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e
dal libretto di uso e manutenzione; v) per il trasporto di persone
dietro compenso e per le competizioni di qualsiasi genere.
5.5 Il Cliente dovrà altresì far effettuare le revisioni periodiche
previste ai sensi delle normative vigenti entro le regolari
scadenze. Se previsto nella Richiesta RENT il servizio di
manutenzione, le spese di tali revisioni saranno a carico di
LEASYS, mentre le sanzioni derivanti dalla mancata effettuazione
di tali adempienze rimarranno a carico del Cliente. Tali revisioni
dovranno essere effettuate presso la Rete convenzionata
LEASYS o altri centri autorizzati. Il Cliente dovrà effettuare
tempestivamente le verifiche e/o interventi a seguito di richiami
tecnici della casa costruttrice.
5.6 Il Cliente inoltre si obbliga fin d’ora alla diligente
conservazione della carta di circolazione e/o di qualsiasi
documento necessario alla circolazione del Veicolo nonché ad
osservare tutte le istruzioni del libretto di uso e manutenzione
della casa costruttrice, in dotazione su ciascuno dei Veicoli in
Locazione. Qualora nel corso della Locazione si rendesse
necessario effettuare collaudi specifici al Veicolo che comportino
la variazione ai documenti di circolazione, con successiva
revisione obbligatoria degli stessi, LEASYS ne darà
comunicazione al Cliente, il quale dovrà espletare tutte le formalità
necessarie, inviando immediatamente a LEASYS copia dei
documenti regolarizzati.
5.7 Ove il Cliente sia qualificabile come persona giuridica potrà,
sotto la sua responsabilità, concedere in uso il Veicolo a persone
che siano dipendenti e/o facenti parte dell’organizzazione
societaria del Cliente medesimo nonché ai loro familiari
conviventi. Il Cliente, restando comunque direttamente
responsabile verso LEASYS, si impegna affinché il conducente
del Veicolo in Locazione sia in possesso dei requisiti di volta in
volta richiesti dalle normative in vigore ed autorizzato dallo stesso
Cliente per iscritto.
5.8 In caso di inadempimento o irregolare adempimento da parte
del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, ed in
particolare anche in caso anche di incuria, colpa, negligenza e
imperizia del Cliente, questi risponderà verso LEASYS dei danni
ad esso imputabili e sarà tenuto al relativo risarcimento.
5.9 Nei casi previsti dall’articolo 25.1 comma (i) il Cliente sarà
tenuto a darne tempestiva comunicazione a LEASYS.

6. Durata della Locazione
6.1 La Locazione del Veicolo avrà decorrenza dalla data del
Verbale di Consegna e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal
giorno in cui verrà comunicata per iscritto da LEASYS al Cliente la
messa a disposizione del Veicolo presso la sede concordata.
Entro 5 (cinque) giorni da quello di messa a disposizione del
Veicolo, LEASYS inizierà ad effettuare la fatturazione dei canoni
di Locazione, a prescindere dall’effettiva presa in consegna del
Veicolo da parte del Cliente.
6.2 La durata della Locazione del Veicolo sarà indicata nella
Richiesta RENT oltre il periodo compreso tra la data di decorrenza
della Locazione ed il giorno 1 del mese successivo (pro-rata). A
titolo di esempio: 12 mesi di contratto di Locazione con Veicolo
ritirato il 9 maggio = pro-rata pari a 23 giorni (dal 9 maggio al 31
maggio dell’anno x) e scadenza del Contratto di Locazione il 31
maggio dell’anno x+1.

7. Percorrenza chilometrica
7.1 La percorrenza chilometrica individuata nella Richiesta Rent
alla voce “Km iniziali” indica il chilometraggio effettivo e già
effettuato dal Veicolo, fatta salva la tolleranza di cui al seguente
art.7.2, di cui il Cliente dichiara di aver preso atto con la
sottoscrizione della Richiesta Rent medesima; La percorrenza
chilometrica individuata nella Richiesta Rent alla voce “Km inclusi”
indica il chilometraggio pattuito e richiesto dal Cliente.
7.2 Qualora, durante la Locazione, il Cliente rilevasse proiezioni di
percorrenze chilometriche superiori a quelle indicate nella
Richiesta RENT alla voce “Km inclusi”, dovrà darne tempestiva
comunicazione a LEASYS ai fini dell’adeguamento del canone di
Locazione in funzione della nuova percorrenza chilometrica
massima. Tale adeguamento del canone di Locazione, previa
comunicazione al Cliente, potrà essere determinato anche
autonomamente da LEASYS qualora constati, tramite la propria
struttura, stime di percorrenza chilometrica superiori di oltre il 25%
rispetto a quelle inizialmente pattuite.
7.3 Nel caso in cui, alla scadenza originaria o prorogata della
Locazione, venisse rilevata una percorrenza differente da quella
inizialmente pattuita ed indicata nella Richiesta Rent alla voce
“Km inclusi”, o successivamente concordata, LEASYS addebiterà
o rimborserà al Cliente i chilometri eccedenti o inferiori alla
percorrenza prevista e, conseguentemente, emetterà fattura per i
chilometri eccedenti o nota di credito per quelli non fruiti. Il costo
chilometrico sulla cui base verrà determinato l’importo della fattura
o della nota di credito è quello espressamente indicato nella
Richiesta RENT e sarà applicato alla riconsegna del Veicolo, a
fine della Locazione. Si precisa che 1.000 chilometri in più o in
meno, rispetto alla percorrenza chilometrica contrattuale, non
daranno origine ad addebiti o accrediti (tolleranza). Nel caso il
Cliente conduca in Locazione più Veicoli, gli adeguamenti non
saranno né cumulabili né scambiabili.
7.4 Resta altresì inteso tra le Parti che i chilometri non fruiti dal
Cliente saranno rimborsati fino ad un massimo del 15% del
chilometraggio indicato nella Richiesta RENT.
7.5 In caso di risoluzione anticipata della Locazione, per qualsiasi
motivo intervenuta, nessun rimborso sarà dovuto al Cliente per
eventuali chilometri non fruiti.
7.6 Nei casi di cui al precedente punto 7.5, La determinazione
dell’eventuale eccedenza chilometrica sarà effettuata, a cura di
LEASYS; sulla base del seguente calcolo: Km percorsi – [(totale
Km contrattuali / durata contrattuale) x durata effettiva].
7.7 Il Cliente sarà responsabile, nei confronti di LEASYS o di terzi,
di tutte le conseguenze civili e penali dovute o determinate dalla
alterazione o dalla non conformità del contachilometri. In tutti i
casi in cui il contachilometri non possa essere controllato per
guasto o furto del Veicolo stesso, LEASYS considererà una
“media chilometrica giornaliera” pari al rapporto tra durata effettiva
della Locazione e chilometri percorsi registrati all’ultima
rilevazione effettuata a seguito di intervento di manutenzione.
Qualora questo dato non sia rilevabile, si considererà una
percorrenza media proporzionata al chilometraggio
contrattualmente previsto.

8. Manutenzione e/o Riparazione
8.1 LEASYS fornirà al Cliente, ove previsto nella Richiesta RENT,
la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria, in
funzione della percorrenza, per il mantenimento in buona
efficienza del Veicolo, attraverso una rete di fornitori
convenzionati. In ogni caso il Cliente potrà far effettuare interventi
di manutenzione, riparazione o di modifica del Veicolo solo previa
autorizzazione di LEASYS. Per avere informazioni sulle strutture
presso cui effettuare gli interventi il Cliente potrà consultare
l’apposita sezione del sito internet di Leasys (www.Leasys.com).
8.2 Fermo quanto sopra, il Cliente si impegna in ogni caso a:(i)
effettuare, con almeno 48 ore di anticipo, la prenotazione presso il
centro convenzionato di tutti gli interventi vi ordinari; (ii) eseguire
la manutenzione ordinaria del Veicolo presso le officine indicate
da LEASYS, alle percorrenze indicate dalla casa
costruttrice e riportate nel Libretto di Garanzia e Assistenza; (iii)
provvedere al controllo dei livelli dei liquidi alle percorrenze
indicate nel Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al
Veicolo. Eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati presso
uno dei fornitori della rete convenzionata con LEASYS; (iv)
effettuare il controllo della pressione e dello stato d’usura dei
pneumatici secondo le disposizioni espresse nel Libretto di Uso e
Manutenzione al Veicolo.
8.3 In deroga all’art. 1584 c.c., il Cliente accetta di non
sospendere il pagamento dei canoni di Locazione neppure
quando per la riparazione o per qualsiasi altro motivo il Veicolo
non possa essere utilizzato per più di 20 (venti) giorni. Qualora il
Veicolo non venisse sottoposto a cura del Cliente in adempimento
dei suoi obblighi alle manutenzioni periodiche ovvero ai controlli
previsti dalla casa costruttrice, ed a insindacabile giudizio di
LEASYS ne derivasse un danno a quest’ultima, il Cliente
risponderà verso LEASYS dei danni ad esso imputabili e sarà
tenuto al relativo risarcimento per inadempimento o irregolare
adempimento dei suoi obblighi. Si precisa inoltre che tutti i costi
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, determinati da
imperizia, incuria e/o negligenza, nell’ utilizzo del Veicolo, saranno
addebitati al Cliente.
8.4 Salvo diversamente indicato nella Richiesta RENT, non sono
compresi nella manutenzione i seguenti interventi: (i) fornitura di
oli speciali diversi da quelli consigliati dal costruttore o additivi di
qualsiasi tipo; (ii) lavaggi interni ed esterni del Veicolo; (iii)
lucidature;(iv) sostituzione di tappetini;(v)riparazioni dovute ad
incuria; (vi) manutenzione degli eventuali allestimenti installati sul
Veicolo anche se autorizzati da LEASYS.
8.5 LEASYS non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile
degli eventuali fatti dolosi e/o colposi compiuti dalla rete di
assistenza in occasione degli interventi di riparazione e/o
manutenzione eseguiti sul Veicolo. La rete di assistenza utilizzata
da LEASYS è composta da strutture autorizzate aventi ragioni
sociali distinte da LEASYS e del tutto indipendenti rispetto a
quest’ultima.
8.6 Il Cliente, qualora la Richiesta RENT preveda a proprio carico
la manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo, si impegna
a:(i) effettuare gli interventi di manutenzione presso la Rete di
Officine della Casa Costruttrice, alle percorrenze indicate o nei
tempi indicati dalla Casa Costruttrice e riportate nel Libretto di
Garanzia e Assistenza; (ii) utilizzare esclusivamente ricambi
originali o di qualità equivalente; (iii) far certificare ogni intervento
di manutenzione nel Libretto di Garanzia e Assistenza;
(iv)effettuare il controllo dei livelli dei liquidi alle percorrenze
indicate nel Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al
Veicolo; (v) eseguire il controllo della pressione e dello stato
d’usura degli pneumatici secondo le disposizioni espresse nel
Libretto di Uso e Manutenzione del Veicolo.
8.7 Nei casi di cui all’Articolo 8.6 che precede, LEASYS non
può essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali danni
imputabili alla mancata e/o errata manutenzione ordinaria e
straordinaria del Veicolo posta a carico del Cliente. A tal fine il
Cliente garantisce e manleva integralmente LEASYS per ogni
eventuale danno, diretto ed indiretto, anche se provocato a terze
parti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sinistri
stradali) e che sia imputabile alla mancata e/o errata
manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo.

9. Pneumatici
9.1 LEASYS fornirà al Cliente, ove previsto nella Richiesta RENT,
il servizio pneumatici.
9.2 Il Cliente è tenuto a controllare periodicamente il battistrada
degli pneumatici, richiedendone la sostituzione in caso di
raggiungimento dei limiti di usura previsti dalla normativa vigente.
Le sostituzioni eccedenti il quantitativo previsto nella Richiesta
RENT saranno a carico del Cliente. In ogni caso gli interventi di
riparazione o di sostituzione degli pneumatici avverranno solo
previa autorizzazione di LEASYS.
9.3 LEASYS provvederà alla sostituzione degli pneumatici con
altri le cui caratteristiche tecniche siano le stesse indicate sulla
carta di circolazione come primo equipaggiamento. Pertanto il
Cliente non potrà in nessun caso provvedere autonomamente alla
sostituzione degli pneumatici. LEASYS terrà a proprio carico gli
interventi di equilibratura/assetto eseguiti secondo le prescrizioni
indicate nel libretto di uso e manutenzione del Veicolo.
9.4 Il Cliente rimane comunque obbligato alla sostituzione a
proprie spese, se vengono raggiunti i limiti di usura previsti per
legge e qualora sia raggiunto il numero massimo di sostituzioni
previsto nella Richiesta RENT.
9.5 Ove la Richiesta RENT preveda la sostituzione a numero
chiuso degli pneumatici, tale sostituzione verrà effettuata ad
insindacabile giudizio di LEASYS nel rispetto delle norme del
Codice della Strada; se nel periodo di Locazione non si arrivi al
numero massimo di sostituzioni, per il raggiungimento dei limiti di
usura, LEASYS non sarà tenuta ad effettuare alcun rimborso.
9.6 Il servizio pneumatici, ove previsto nella Richiesta RENT
,include le riparazioni per foratura; nei casi di foratura ove non sia
possibile procedere con la riparazione, la sostituzione dello
pneumatico non è inclusa nel servizio ma rientra nel servizio di
riparazione danni.
9.7 In nessun caso è prevista la sostituzione con cerchie/o
pneumatici diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
9.8 LEASYS non riconosce interventi sui pneumatici effettuati da
fornitori diversi da quelli indicati nell’apposita sezione del sito
internet Leasys (www.Leasys.com).

10. Riparazioni di emergenza
10.1 In caso di assoluta necessità ed in deroga a quanto stabilito
nel precedente Articolo 8, il Cliente potrà provvedere direttamente
e/o far provvedere a piccole riparazioni, in luoghi in cui non sia
possibile usufruire della Rete di Officine Convenzionate con
LEASYS, fino ad un ammontare di € 150 (centocinquanta) (iva
esclusa), per ogni singola riparazione, solo previo contatto con il
Call Center di LEASYS.
10.2 Per ottenere il rimborso andrà inviata a LEASYS richiesta
scritta di rimborso entro 15 (quindici) giorni dall’evento, riportando
in allegato i propri dati (nome, cognome, modello e targa Veicolo,
coordinate bancarie, unitamente ad una breve descrizione
dell’evento occorso) e la documentazione contabile attestante la
riparazione effettuata nonché il pagamento sostenuto (la
documentazione contabile non dovrà in nessun caso essere
intestata a LEASYS).
10.3 Il rimborso per riparazioni di emergenza di cui al presente
Articolo 10 potrà essere effettuato solo ove previsto nella
Richiesta RENT il servizio di manutenzione e riparazione del
Veicolo.

11. Sostituzione del Veicolo
11.1 LEASYS fornirà al Cliente, ove previsto nella Richiesta
RENT, un veicolo sostitutivo in caso di fermo del Veicolo per
periodo superiore alle 24 ore dovuto esclusivamente a guasto,
incidente o furto. Non è previsto il veicolo sostitutivo per eventi
diversi da quelli sopra specificati e mai in ogni caso verrà fornito
fuori dal territorio nazionale.
11.2 Nell’erogare il servizio di sostituzione del Veicolo, LEASYS
potrà anche rivolgersi a primarie compagnie di noleggio a breve
termine, rispettando le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
Sarà cura di LEASYS indicare al Cliente il luogo di ritiro del
mezzo. Il veicolo sostitutivo fornito apparterrà al segmento (così
come classificato delle singole compagnie di noleggio a breve di
volta in volta interessate) di veicolo sostitutivo indicato nella
Richiesta Rent e pertanto non al modello né all’alimentazione. Il
veicolo sostitutivo, ove previsto, resterà disponibile per tutta la
durata della riparazione del Veicolo.
11.3 In caso di furto o di sinistro grave con conseguente
comunicazione di non riparabilità, il veicolo sostitutivo sarà
disponibile fino alla risoluzione del contratto di Locazione e dovrà
essere riconsegnato entro e non oltre la scadenza indicata nello
stesso. Qualora, per cause non imputabili a LEASYS, non fosse
immediatamente disponibile presso le stazioni di noleggio un
Veicolo sostitutivo del segmento previsto nella Richiesta RENT,
LEASYS potrà proporre al Cliente un veicolo di segmento
inferiore, che provvederà a sostituire non appena possibile.
11.4 Il veicolo sostitutivo sarà fornito con le coperture assicurative
minime previste per legge; eventuali integrazioni di dette
coperture assicurative, cosi come eventuali servizi accessori
(presa e riconsegna, seggiolini etc.) richiesti in fase di ritiro del
veicolo sostitutivo, saranno a carico del Cliente che rimane
responsabile di tutti i danni causati da dolo o grave incuria e delle
eventuali penali risarcitorie previste nella Richiesta RENT, salvo
ogni conseguente maggior danno.
11.5 Nel caso il Cliente riconsegni il veicolo sostitutivo dopo24 ore
solari dalla comunicazione dell’avvenuta riparazione da parte di
LEASYS o del riparatore convenzionato e comunque oltre la data
di effettivo ritiro del Veicolo riparato, gli verranno addebitati, e
quindi fatturati, i giorni eccedenti ad un prezzo pari al costo
giornaliero del veicolo sostitutivo maggiorato del 20%
(ventipercento). La riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà
avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla società di
noleggio a breve termine del medesimo.
11.6 LEASYS provvederà ad addebitare al Cliente eventuali
importi dovuti per il servizio di rifornimento (refueling) e carburante
fatturati dalla società di noleggio a breve termine, maggiorate
delle relative spese amministrative sostenute. Eventuali
contestazioni da parte del Cliente sugli addebiti di carburante
potranno essere valutate solo se supportate da relativa copia del
contratto di noleggio del veicolo sostitutivo, con indicazioni diverse
da quelle contenute nei documenti inviati dalla società di noleggio
a breve termine a LEASYS .
11.7 LEASYS non sarà responsabile verso il Cliente per eventuali
danni emergenti o lucri cessanti nei casi in cui il veicolo sostitutivo
fosse, per cause di forza maggiore, temporaneamente non
disponibile e/o appartenesse ad una categoria diversa da quella
prevista nella Richiesta RENT.

12. Soccorso stradale
12.1 Il servizio, qualora la Richiesta RENT lo preveda, permette di
ottenere il traino e l’assistenza stradale in caso di guasto o
incidente che provochi l’immobilizzo del Veicolo. Per attivare il
servizio, occorre contattare il numero di Call Center indicato sul
sito web di Leasys, comunicando il luogo del fermo e i dati esatti
del Veicolo. La Centrale Operativa si farà carico di organizzare il
traino del Veicolo nel territorio nazionale, presso il centro di
assistenza convenzionato più vicino, salvo ove possibile effettuare
l’intervento in loco con officina mobile.
12.2 Se nella Richiesta RENT sono previsti anche i servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui il Veicolo
resti immobilizzato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza del
conducente e la riparazione richieda il ricovero del Veicolo per un
periodo superiore alle 24 ore, come certificato dalla rete
assistenza convenzionata, LEASYS autorizzerà il rimborso dei
costi per il rientro sostenuti dal conducente del Veicolo e dei
passeggeri presso il domicilio e/o il proseguimento del loro viaggio
in treno o in aereo (classe economica) sono esclusi altri mezzi di
trasporto, a titolo esemplificativo e non esaustivo il taxi. Tale
prestazione verrà accordata fino alla concorrenza massima di €
775,00 (settecentosettantacinque) (iva esclusa) per evento,
indipendentemente dal numero di passeggeri. In caso di
proseguimento del viaggio, ove si renda necessaria una sosta per
una o più notti, la centrale operativa LEASYS provvederà alla
sistemazione del conducente in un albergo del luogo, tenendo a
proprio carico il pernottamento e la prima colazione fino ad un
importo massimo di € 80 (ottanta) (iva esclusa), per persona e per
notte, per un massimo di 3 (tre) notti, e per un massimo di
persone corrispondenti al numero di posti omologato e riportato
sulla carta di circolazione del Veicolo. Tali prestazioni rimarranno
a carico di LEASYS nei limiti riportati solo se preventivamente
autorizzati da LEASYS stessa e dietro presentazione dei
giustificativi di spesa. A riparazioni ultimate in caso di fermo ad
oltre 50 km dal luogo di residenza del conducente e solo se il
veicolo è stato oggetto di traino, LEASYS autorizzerà il rimborso
dei costi per il viaggio di sola andata (treno, aereo, bus in classe
economica); sono esclusi taxi, spese relative a carburante,
traghetti e pedaggi stradali sostenuti dal conducente per il
recupero del mezzo riparato. I rimborsi, nei limiti riportati e solo se
preventivamente autorizzati da LEASYS, saranno effettuati dietro
presentazione dei relativi giustificativi di spesa. A riparazioni
ultimate in caso di fermo ad oltre 50 km dal luogo di residenza del
conducente e solo se il veicolo è stato oggetto di traino, LEASYS
autorizzerà il rimborso dei costi per il viaggio di sola andata (treno,
aereo, bus in classe economica); sono esclusi taxi, spese relative
a carburante, traghetti e pedaggi stradali sostenuti dal conducente
per il recupero del mezzo riparato. I rimborsi, nei limiti riportati e
solo se preventivamente autorizzati da LEASYS, saranno
effettuati dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.
12.3 Se nella Richiesta RENT sono previsti anche i servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora per fermo
all’estero, i tempi di riparazione necessari superino i 3 (tre) giorni
lavorativi, LEASYS, a propria discrezione e a proprie spese, potrà
decidere di rimpatriare il Veicolo in Italia presso il centro
convenzionato più vicino.
12.4 Nei casi di mancanza/errato rifornimento di carburante e
congelamento gasolio, l’utilizzatore del Veicolo potrà comunque
contattare il Call Center per richiedere l’assistenza stradale. I costi
di assistenza e di eventuale ripristino della vettura sostenuti in
questi frangenti saranno integralmente a carico del Cliente.
12.5 LEASYS non sarà responsabile verso il Cliente di eventuali
ritardi nelle operazioni di soccorso che possano generare mancati
profitti ed ogni altro danno diretto o indiretto conseguente.

13. Assicurazione Responsabilità Civile Auto
13.1 Il Veicolo viene fornito con garanzia assicurativa per
responsabilità civile auto verso i terzi (di seguito “garanzia RCA”)
come indicato nella Richiesta RENT.
13.2 Le condizioni di assicurazione sono quelle previste
dalla polizza sottoscritta da LEASYS con la Compagnia
assicurativa, con un massimale minimo non inferiore a quello
previsto per legge ed il cui valore sarà indicato nella Richiesta
RENT. Un estratto delle condizioni di assicurazione potrà essere
fornito, su richiesta, al Cliente.
13.3 In caso di sinistro coperto dalla garanzia RCA, il Cliente è
tenuto alla compilazione ed alla sottoscrizione della “denuncia di
sinistro” e ove possibile della constatazione amichevole di
incidente, da inoltrare a LEASYS, a mezzo lettera raccomandata
AR anticipata via fax entro 3 (tre) giorni successivi all’accadimento
del sinistro, unitamente ad eventuale documentazione fotografica,
per consentire a LEASYS di effettuare la denuncia di sinistro alla
Compagnia. In caso di ritardo o mancata o parziale trasmissione
dei documenti e delle informazioni suddette, LEASYS potrà
addebitare al Cliente il danno effettivamente subito in
conseguenza di tali inadempienze.
13.4 In caso di controversia giudiziaria con terzi, il Cliente dovrà
collaborare con Leasys e la Compagnia di assicurazione
all’istruttoria ed alla difesa.
13.5 Nel caso di sinistro passivo anche parziale ovvero danni
provocati a terzi, sia materiali sia fisici, LEASYS avrà facoltà di
addebitare al Cliente, a titolo di penale, un importo fisso stabilito
nella Richiesta RENT indipendentemente dall’ammontare del
danno effettivo provocato ai terzi. Qualora durante la Locazione
del Veicolo si verificassero più di 2 (due) sinistri passivi coperti da
garanzia RCA nell’anno solare, la suddetta penale indicata nella
Richiesta RENT potrà essere aumentata di un importo pari a €
500,00 (cinquecento) a partire dal terzo sinistro verificatosi nel
predetto anno solare. Qualora non fosse prevista originariamente
una penale nella Richiesta RENT, LEASYS avrà comunque titolo
ad applicare una penale pari ad € 500 (cinquecento) a decorrere
dal terzo sinistro verificatosi nel predetto anno solare.
13.6 LEASYS non è civilmente responsabile per i danni ai
lavoratori o ai terzi derivanti dall’uso delle attrezzature/allestimenti
speciali eventualmente installati sul Veicolo. Resta inteso che
sono a carico del Cliente le coperture assicurative a favore del
personale addetto e l’eventuale assicurazione degli allestimenti
speciali noleggiati.

14. Danni al Veicolo
14.1 Il Cliente è responsabile dei danni arrecati al Veicolo ed è
tenuto al risarcimento relativo. Tuttavia, il Cliente potrà usufruire
della limitazione della propria responsabilità ad un ammontare
prestabilito nella Richiesta RENT, anche in misura differente per
diversa tipologia di evento.
14.2 Qualora il Cliente benefici di tale limitazione di responsabilità,
LEASYS addebiterà al medesimo, per ciascun evento denunciato,
l’importo indicato nella Richiesta RENT, a titolo di penale
risarcitoria del danno. Qualora il danno risulti di importo inferiore
alla penale risarcitoria indicata nella Richiesta RENT, il Cliente
avrà diritto a richiedere a LEASYS la restituzione di una somma
pari alla relativa differenza.
14.3 La limitazione della responsabilità avrà ad oggetto i danni
materiali e diretti subiti dal Veicolo locato, in conseguenza di
collisione accidentale con altri veicoli/ciclomotori, urto con
ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia
su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico transito. La
limitazione riguarda, oltre a quelli sopra indicati, anche i danni
riconducibili ad atti vandalici, tentato furto, furto totale o parziale,
incendio del Veicolo, eventi socio-politici, eventi atmosferici, danni
da parcheggio, rottura cristalli e guasti accidentali.
14.4 Resta infine inteso che la limitazione di responsabilità, anche
se espressamente prevista nella Richiesta RENT, non opererà per
i danni causati da dolo o colpa grave del Cliente e/o del
conducente del Veicolo nè per i danni non comunicati entro la
data di restituzione del Veicolo; in tali casi i relativi danni saranno
quindi addebitati al Cliente per intero.
14.5 Il Cliente e/o il conducente dovrà/dovranno comunicare a
LEASYS per iscritto entro 3 (tre) giorni dall’evento, tramite
raccomandata A.R. anticipata via fax, qualsiasi danno e/o sinistro
eventualmente occorso al Veicolo e comunque prima di ricoverare
il Veicolo presso il centro convenzionato. In caso di danni e/o
sinistri senza controparte rientranti nella fattispecie di atto
vandalico ed incendio, il Cliente, in aggiunta alla denuncia del
sinistro, dovrà allegare anche la denuncia sporta presso le
Autorità competenti.
14.6 Il Cliente dovrà fare effettuare le riparazioni pressoi centri di
riparazione convenzionati LEASYS. LEASYS si riserva comunque
la possibilità di non autorizzare, a propria discrezione anche in
considerazione della relativa economicità, alcuni tipi di interventi.
Le riparazioni di danni relativi a Veicoli marcianti comunque in
“condizioni di sicurezza” dovranno essere prenotate direttamente
dal Cliente con almeno 48 ore di anticipo.
14.7 Ove invece, differentemente da quanto previsto dal suddetto
art.14.1, la Richiesta RENT non prevedesse il servizio di
riparazione danni a carico di Leasys medesima, resta inteso che:
– il Cliente provvederà direttamente e a proprie spese alla
riparazione del Veicolo e a saldare tutte le fatture di riparazione
necessarie per il ripristino dello stesso a seguito dei danni ad esso
procurati;
– il Cliente si impegna a fare eseguire le riparazioni a “regola
d’arte” e garantire in ogni momento la sicurezza e idoneità all’uso
del Veicolo;
– in caso di erroneo addebito dell’intervento di riparazione a
Leasys, la stessa Leasys potrà immediatamente rifatturare al
Cliente il relativo importo maggiorato di spese amministrative pari
a € 5,00 per ogni singola fattura, con pagamento da parte del
Cliente nei termini contrattualmente previsti;
– in caso di provvedimento di sequestro del Veicolo, il Cliente si
obbliga altresì a sopportare ogni pregiudizio, spesa e onere
derivante dal medesimo (es. le spese di custodia etc);
– in caso di confisca/sequestro del Veicolo, trascorsi 6 mesi dalla
data del relativo provvedimento, il Cliente si impegna a rimborsare
a Leasys l’importo corrispondente al valore di mercato del Veicolo
sulla base della media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) del
mese in cui è stato emanato il provvedimento sopra citato.

15. Furto totale del Veicolo
15.1 In caso di furto totale e/o rapina del Veicolo, il Cliente e/o il
conducente sarà/saranno tenuto/i a (i) denunciare l’evento alle
autorità competenti non oltre 12 ore dal suo verificarsi (o dal
momento in cui ne è venuto a conoscenza); (ii) trasmettere via fax
a LEASYS, entro 24 ore dalla presentazione alle predette autorità,
la copia della denuncia di furto; (iii) inviare l’originaledella
denuncia di furto con raccomandata A.R. entro e non oltre 3 (tre)
giorni lavorativi dalla data dell’evento (o dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza); (iv) restituire le chiavi del Veicolo rubato,
inclusa la chiave Master (ove esistente) e la relativa card
necessaria per la duplicazione.
15.2 Il Cliente rimane comunque obbligato al pagamento del
canone per i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell’evento.
15.3 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento in caso di
non ritrovamento e mancata restituzione al Cliente, la Locazione
relativa al Veicolo oggetto di furto si intenderà automaticamente
risolta e il veicolo eventualmente dato in sostituzione andrà
riconsegnato. In caso di mancata restituzione del veicolo
sostitutivo verrà addebitato al cliente il costo giornaliero del
veicolo sostitutivo maggiorato del 20%.
15.4 Il furto del Veicolo non verrà considerato una restituzione
anticipata ma, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento degli
eventuali chilometri eccedenti percorsi, secondo i criteri di
riparametrazione previsti dall’Articolo 7 che precede.
15.5 Leasys avrà altresì titolo a richiedere al Cliente una penale
risarcitoria come espressamente indicato nella Richiesta RENT;
nel caso in cui la Richiesta RENT riporti l’indicazione di un indice
percentuale, la penale verrà determinata applicando tale
percentuale al valore commerciale (Eurotax Giallo) del Veicolo al
momento del furto.
15.6 LEASYS, ove il servizio Incendio e Furto non fosse previsto
nella Richiesta RENT, avrà il diritto di rivalersi sul Cliente
addebitando al Cliente medesimo l’importo del danno pari:
(a) al valore di fornitura del Veicolo (prezzo di fattura), senza per i
veicoli con anzianità fino a sei mesi;
(b) alla media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo)
aumentato del costo di eventuali optionals e comunque tenendo
conto del normale degrado d’uso, per i veicoli con anzianità
superiore a sei mesi.
15.7 Leasys si riserva il diritto di rivalersi sul Cliente nel caso in
cui il Cliente medesimo/il conducente abbia/no agevolato il furto
per dolo, colpa, incuria o negligenza addebitandogli, a titolo di
risarcimento del danno, per inadempimento o irregolare
adempimento un importo pari al valore di eurotax giallo al
momento del furto.

16. Sinistro grave – Irreparabilità del Veicolo
16.1 LEASYS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di
Locazione del Veicolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a
seguito di sinistri o guasti per i quali sia preclusa la sicurezza e
l’idoneità all’uso del Veicolo oppure il costo della riparazione del
danno sia dalla stessa ritenuta antieconomica. La valutazione di
cui sopra sarà effettuata ad insindacabile giudizio di LEASYS che,
pertanto, potrà decidere di non procedere alla riparazione del
Veicolo.
16.2 Qualora il Cliente abbia diritto al servizio di sostituzione
temporanea del Veicolo, resta inteso quanto segue : (i) il Cliente
rimane obbligato al pagamento del canone fino al momento in cui
la Locazione sarà risolta ovvero fino ai 30 (trenta) giorni
successivi alla data di dichiarazione di irreparabilità; (ii) LEASYS,
su esplicita richiesta del Cliente, provvederà a sostituire il Veicolo
oggetto di danno irreparabile, con altro in buone condizioni, per un
periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di dichiarazione di
irreparabilità trascorsi i quali il contratto di Locazione si intenderà
risolto; (iii) la mancata riconsegna nei termini previsti comporterà
l’addebito al Cliente del costo giornaliero del veicolo sostitutivo
maggiorato del 20%.
16.3 Qualora il Cliente non abbia diritto al servizio di sostituzione
temporanea del Veicolo, resta inteso quanto segue:(i) il Cliente
rimane obbligato al pagamento del canone fino al momento in cui
la Locazione sarà risolta ovvero fino alla data di dichiarazione di
irreparabilità del Veicolo stesso; (ii) l’irreparabilità accertata e
dichiarata da LEASYS non verrà considerata una restituzione
anticipata, ma il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento degli
eventuali chilometri eccedenti percorsi, secondo i criteri di
riparametrazione previsti dall’Articolo 7 che precede.
16.4 Viene altresì pattuito che, ove non diversamente previsto
nella Richiesta RENT, in caso di sinistro grave e/o irreparabilità
del Veicolo il Cliente si impegna a rimborsare a Leasys l’integrale
importo del danno pari:
(a) al valore di fornitura del Veicolo (prezzo di fattura), senza
applicazione del degrado ed aumentato del costo di eventuali
optionals, per i veicoli con anzianità fino a sei mesi;
(b) alla media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) aumentato
del costo di eventuali optionals e comunque tenendo conto del
normale degrado d’uso, per i veicoli con anzianità superiore a sei
mesi. I valori di cui ai punti (a) e (b) si intendono al netto del valore
di realizzo del relitto in caso di vendita dello stesso nello stato in
cui si trova.

17. Tassa automobilistica – Altre spese previste per la
Locazione del Veicolo
17.1 LEASYS, in quanto proprietaria del Veicolo concesso in
Locazione al Cliente, provvederà al pagamento, nei modi e termini
di legge, della tassa automobilistica per tutta la durata della
Locazione. L’importo corrispondente a tali oneri è incluso nel
canone di Locazione stabilito alla data di sottoscrizione. Eventuali
variazioni imposte dalle competenti autorità faranno variare di
conseguenza il canone.
17.2 LEASYS si riserva altresì di addebitare nel corso di durata
della Locazione del Veicolo le seguenti spese accessorie:
(a) Le spese di presentazione Direct Debit SEPA, nella misura
massima di € 5 (cinque) (iva esclusa) a presentazione;
(b) le spese di rilascio autorizzazione all’espatrio del Veicolo, nella
misura massima di € 40 (quaranta) (iva esclusa) per singola
richiesta;
(c) gli attestati o copie di documentazione contrattuale/contabile,
nella misura massima di € 20 (venti) (iva esclusa) per singola
richiesta;
(d) le spese di gestione relative a qualunque variazione delle
condizioni contrattuali, richieste dal Cliente, che comportino una
modifica della Locazione stessa, nella misura massima di € 150
(centocinquanta) (iva esclusa) a richiesta;
(e) le spese ed oneri sostenuti per gli adempimenti e/o
adeguamenti ulteriori in corso di Locazione (in caso di subentro
nella Locazione e/o variazioni anagrafiche), richiesti dalla
normativa sulla intestazione temporanea dei Veicoli; il costo è pari
(nella misura massima) ad Euro 30,00 per ogni singolo
adempimento.

18. Circolazione del Veicolo e Responsabilità
18.1 Il Cliente è responsabile delle conseguenze delleviolazioni
alle norme di legge connesse alla circolazione del Veicolo
condotto in Locazione.
18.2 Il Cliente si impegna pertanto a pagare quanto dovuto atitolo
di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante,
manlevando ovvero risarcendo LEASYS da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal fine
LEASYS provvederà ove possibile, a richiedere agli Enti Emittenti
la rinotifica al Cliente degli eventuali atti che le fossero recapitati.
Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile, LEASYS
provvederà direttamente al pagamento degli importi richiesti come
specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in
capo al Cliente a titolo di risarcimento del danno subito. In ogni
caso, per ogni atto che venga recapitato a LEASYS, la stessa
avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di
gestione pratica per un importo pari a € 10 (dieci) (iva esclusa).
18.3 In caso di notifica di cartelle esattoriali per mancato
pagamento, LEASYS provvederà a riaddebitare al Cliente
l’importo delle cartelle, maggiorate delle spese amministrative e di
gestione pratica disciplinate come all’Articolo 18.2 precedente.
18.4 Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui il Cliente
utilizzi Veicoli, a titolo di preassegnazione o sostituzione
temporanea del Veicolo, di cui LEASYS non è proprietaria.
LEASYS, in questi casi, provvederà a riaddebitare al Cliente
l’importo della sanzione e delle spese amministrative come sopra
indicate.

19. Restituzione anticipata del Veicolo
19.1 Se per qualsiasi ragione il Cliente restituisse il Veicolo
anticipatamente rispetto al termine di durata indicato nella
Richiesta RENT, LEASYS avrà la facoltà di addebitare una penale
a titolo di risarcimento del danno subito per anticipata restituzione
calcolata secondo la seguente formula:
Penale = MCS x 0,41 x [DC/(DC-6)]
dove si intende per:
– MCS: il Monte Canoni a Scadere, al lordo di eventuali anticipi;
– DC: la durata contrattuale.
Nel caso il Veicolo sia allestito, la penale suddetta sarà
maggiorata della quota parte di allestimento non ancora fatturata
al momento della restituzione del Veicolo. Il Cliente prende
espressamente atto ed accetta che, oltre la penale di cui sopra,
nel caso di restituzione del Veicolo entro i primi 12 (dodici) mesi di
Locazione, sarà comunque tenuto a pagare i canoni sino al
raggiungimento del 12° mese contrattuale.
19.2 Il monte canoni a scadere sarà calcolato a decorrere dal
mese successivo a quello di restituzione anticipata del Veicolo,
fermo l’obbligo del Cliente di assolvere al pagamento del canone
intero di Locazione relativo al mese di restituzione anticipata dello
stesso.
19.3 La percorrenza chilometrica verrà gestita sulla base di
quanto previsto all’ Articolo 7 precedente.
19.4 Qualora la Richiesta RENT preveda a favore del Cliente una
facoltà di restituzione anticipata del Veicolo senza addebito di
penali, si precisa che qualora il Veicolo venisse riconsegnato
prima del mese di restituzione previsto senza penalità come
indicato nella Richiesta RENT, il Cliente sarà comunque tenuto a
corrispondere a LEASYS l’importo relativo ai canoni di locazione a
scadere fino a tale suddetta data (mese restituzione previsto nella
Richiesta RENT), ferma la facoltà di LEASYS di applicare la
penale di anticipata restituzione cui all’articolo 19.1 che precede.
19.5 Si precisa altresì che la facoltà di restituzione anticipata di cui
all’Articolo 19.4 è comunque subordinata al corretto adempimento,
da parte del Cliente, di ogni impegno contrattuale assunto in base
alle presenti Condizioni Generali di Locazione. Diversamente, in
caso di inadempimento del Cliente, troverà applicazione l’Articolo
25.2 successivo.
19.6 Il Cliente dichiara di essere stato espressamente informato
ed accetta che – in caso si avvalga della facoltà di restituzione
anticipata del Veicolo rispetto alla scadenza contrattuale prevista
nella Richiesta RENT senza addebito di penali – non potrà
richiedere in locazione a LEASYS un ulteriore veicolo nell’ambito
di iniziative promozionali che prevedano analoga facoltà di
anticipata restituzione senza penali, neanche in qualità di
fideiussore di altro cliente, sino alla originaria scadenza
contrattuale prevista nella Richiesta RENT disciplinata dalle
presenti Condizioni Generali

20. Scadenza della Locazione – Riconsegna del Veicolo
20.1 Il Cliente si impegna, alla scadenza della Locazione
originaria e/o prorogata secondo quanto previsto dal successivo
art. 21, nonché in caso di sua risoluzione per qualsiasi ragione, a
restituire il Veicolo rispettando le seguenti modalità:
(i) la restituzione deve avvenire presso i centri indicati da
LEASYS; in caso contrario LEASYS si riserva la facoltà di
addebitare al Cliente il risarcimento del danno da essa subito per
tale inadempimento del Cliente, che si conviene consistere
nell’onere connesso al trasferimento del Veicolo, oltre ad eventuali
ulteriori danni derivanti da tale inadempienza;
(ii) il Cliente deve restituire il Veicolo completo di tutti gli accessori
(di serie e non) previsti nella Richiesta RENT o successivamente
richiesti e installati da LEASYS, nonchè di tutta la documentazione
di bordo, e deve restituire le chiavi (in duplice copia), inclusa la
relativa Card, necessaria per la duplicazione. In caso di mancata
restituzione, anche parziale, di quanto sopra menzionato, il Cliente
sarà tenuto al pagamento di una penale pari all’ammontare dei costi
di ripristino/duplicazione degli stessi;
(iii) il Veicolo deve essere restituito pulito internamente ed
esternamente e nel normale stato di usura, che prevede
l’appropriato utilizzo del Veicolo tale da determinare un normale
degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti
meccaniche e/o di carrozzeria dovute ad incuria, imperizia o
negligenza nell’utilizzo;
(iv) l’elenco aggiornato dei Centri di riconsegna convenzionati con
LEASYS e la tabella riepilogativa dei danni, riconducibili o meno alla
normale usura, sono consultabili nell’apposita sezione del sito
internet di LEASYS (www.Leasys.com).
20.2 Lo stato d’uso del Veicolo oggetto di restituzione sarà
effettuato da LEASYS mediante una Società Peritale scelta da
LEASYS stessa, il cui giudizio sarà insindacabile. La relativa
quantificazione dei danni del Veicolo restituito verrà indicata in
apposito Verbale di Riconsegna (di seguito il “Verbale di
Riconsegna”) alla presenza del Cliente. Il Verbale di Riconsegna
dovrà essere debitamente sottoscritto da entrambe le parti e, in
caso di disaccordo, eventuali riserve dovranno essere in esso
indicate. Nel caso di rifiuto da parte del Cliente a sottoscriverlo, il
Verbale di Riconsegna attestante lo stato d’uso sarà reputato valido
e probante da LEASYS a tutti gli effetti. La data e l’ora di
sottoscrizione del Verbale di Riconsegna determineranno il
trasferimento dei rischi di custodia del Veicolo dal Cliente a
LEASYS. Eventuali costi sostenuti da LEASYS per la rimozione di
scritte pubblicitarie, loghi e/o adesivi, salvo diversamente
concordato, saranno addebitati al Cliente.
20.3 E’ facoltà del Cliente far effettuare una controperizia sul
Veicolo oggetto di riconsegna. Tale eventuale controperizia potrà
essere effettuata da un perito iscritto al relativo Albo professionale e
nominato, a propria cura e spese, dal Cliente; tale facoltà potrà
essere esercitata nel momento della riconsegna e contestualmente
alla perizia effettuata da Leasys tramite la propria Società Peritale
incaricata. In mancanza, sarà facoltà del Cliente far effettuare la
controperizia unicamente sulla base delle fotografie peritali
effettuate al momento della riconsegna del Veicolo e tale facoltà
andrà esercitata entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento, da
parte del Cliente, dell’indicazione del sito internet presso cui
visionare la documentazione fotografica.
20.4 Nel caso in cui la Richiesta RENT preveda la manutenzione del
Veicolo a carico del Cliente, eventuali danni al Veicolo non rientranti
nel normale stato di usura oppure non accertabili in fase di
riconsegna in quanto occulti e/o non rilevabili a causa della mancata
pulizia del Veicolo medesimo, saranno addebitati da LEASYS al
Cliente a titolo di risarcimento danni per inadempimento o irregolare
adempimento da parte del Cliente degli obblighi a suo carico di cui
alle presenti Condizioni Generali di Locazione, in particolare per
incuria, colpa, negligenza ed imperizia del Cliente. Si precisa,
inoltre, che restano interamente a carico del Cliente (i) i danni agli
interni del Veicolo (es. bruciature di sigarette sulla tappezzeria,
versamento di liquidi, buchi su cruscotto, ecc.) in quanto non
riconducibili al normale stato di usura; (ii) i danni derivanti da errate
od omesse manutenzioni, ordinarie e/o straordinarie, se poste a
carico del Cliente dalla Richiesta RENT.
20.5 Nel caso in cui la Richiesta RENT preveda il servizio di
Riparazione Danni del Cliente, eventuali danni al Veicolo medesimo
non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri
regolarmente e precedentemente denunciati oppure non accertabili
in fase di riconsegna in quanto occulti e/o non rilevabili a causa
della mancata pulizia del Veicolo medesimo, saranno addebitati da
LEASYS al Cliente a titolo di risarcimento danni per inadempimento
o irregolare adempimento da parte del Cliente degli obblighi a suo
carico di cui alle presenti Condizioni Generali di Locazione.
20.6 Alla riconsegna del Veicolo non si procederà ad alcun rimborso
in caso di mancata fruizione, in tutto o in parte, dei servizi previsti
nella Richiesta RENT. Nel caso in cui alla scadenza della Richiesta
RENT il Veicolo fosse ricoverato in officina / carrozzeria, LEASYS
avrà la facoltà di mettere a disposizione il Veicolo al Cliente al fine di
poter visionare i danni rilevati e sottoscrivere il “Verbale di
Riconsegna”.
20.7 In ogni caso di indebita detenzione del Veicolo da parte del
Cliente alla scadenza della Locazione originaria e/o prorogata
secondo quanto previsto dal successivo art. 21 LEASYS si riserva
di: (i) richiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo pari al
valore del canone maggiorato del 30%, ricalcolato per il tempo
intercorrente tra la scadenza del contratto di Locazione e l’effettiva
restituzione del Veicolo o, in alternativa, (ii) ingiungere l’immediata
riconsegna del Veicolo; in caso di indebita ritenzione del Veicolo da
parte del Cliente nonostante la richiamata intimazione Leasys potrà
intraprendere ogni azione, anche legale, a propria tutela.

21. Proroga espressa della Locazione
21.1 La detenzione del Veicolo successiva alla scadenza della
Locazione può avvenire solo previa richiesta scritta di proroga da
parte del Cliente a LEASYS, inviata a mezzo fax o raccomandata
AR almeno 60 giorni prima della scadenza originaria del contratto di
Locazione e da Leasys stessa formalmente accettata.
21.2 La proroga, alle stesse condizioni tariffarie essenza che si
provveda ad adeguamento chilometrico, dovrà essere accettata
formalmente da LEASYS ed avrà durata massima di 12 mesi a
decorrere dalla scadenza originaria del contratto di Locazione. In
tale periodo è data facoltà al Cliente di recedere con almeno 15
(quindici) giorni di preavviso e con apposita comunicazione scritta.
Leasys si riserva la facoltà di non accettare richieste di proroga per
Veicoli che presentino, alla data della richiesta, una percorrenza
superiore a 150.000 KM o una durata della Locazione superiore a
60 mesi.
21.3 Qualora il Cliente continui a detenere il Veicolo alla scadenza
del contratto di Locazione pur non avendo formalizzato la richiesta
di proroga ovvero in caso di richiesta formale di proroga non accolta
da LEASYS, la stessa si riserva: (i) di richiedere al Cliente il
pagamento di un corrispettivo pari al valore del canone maggiorato
del 30%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del
contratto di Locazione e l’effettiva restituzione del Veicolo o, in
alternativa, (ii) di ingiungere l’ immediata riconsegna del Veicolo; in
caso di indebita ritenzione del Veicolo da parte del Cliente
nonostante la richiamata intimazione trova applicazione quanto
indicato all’Articolo 20.7 che precede.

22. Richiesta di aggiunta e/o modifica servizi offerti
22.1 Durante il periodo contrattuale inizialmente pattuito ed indicato
nella Richiesta Rent, il Cliente potrà richiedere a Leasys l’aggiunta
e/o la modifica dei servizi indicati nella Richiesta RENT alle
condizioni economiche di volta in volta convenute con LEASYS;
22.2 Per potere esercitare la facoltà prevista dal presente articolo il
Cliente dovrà risultare adempiente ad ogni obbligazione
contrattuale, in particolar modo nel puntuale e completo pagamento
delle fatture emesse da Leasys, e/o non dovrà trovarsi in alcuna
delle condizioni che potrebbero consentire a Leasys l’esercizio della
facoltà di risolvere il contratto ai sensi del seguente art.25.
22.3 Nel caso di richiesta di nuovi servizi valga quanto previsto dal
successivo art.23.2                                                                                                                            23.2 Validità del canone di Locazione – Modifica dei parametri
contrattuali
23.1 Dal momento della sottoscrizione da parte del Cliente della
Richiesta RENT e per tutta la durata ivi indicata, il canone di
Locazione pattuito rimarrà invariato, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 23.2 e 23.3 successivi.
23.2 Il Cliente può chiedere, durante il periodo contrattuale
inizialmente pattuito ed indicato nella Richiesta Rent, di poter
modificare i servizi e/o di variare il chilometraggio previsti con
conseguente variazione del canone di Locazione, fino ai 6 (sei)
mesi precedenti la scadenza naturale della Locazione.
23.3 LEASYS si riserva la facoltà di modificare il canone di
Locazione solo per effetto di: (i) disposizioni normative, primarie o
secondarie, che determinino per LEASYS oneri ulteriori per
l’acquisto o la concessione in Locazione del Veicolo rispetto a
quelli esistenti e conosciuti al momento della conclusione della
Richiesta RENT; (ii) modifica del prezzo di listino del Veicolo o
degli accessori intervenuta tra la data di sottoscrizione della
Richiesta RENT e l’accettazione dell’ordine da parte della casa
costruttrice;
(iii) variazioni del premio assicurativo della Responsabilità Civile
Auto in seguito ad adeguamenti tariffari richiesti dalle Compagnie
Assicurative.
23.4 Sarà cura di LEASYS comunicare per iscritto al Cliente le
variazioni economiche del rapporto derivanti dal verificarsi degli
eventi indicati agli articoli 23.2 e 23.3 che precedono.

24. Pagamenti dovuti dal Cliente – Depositi cauzionali
-Interessi di mora – Spese di recupero crediti
24.1 Il Cliente si impegna a pagare a LEASYS il canone di
Locazione indicato in ogni singola Richiesta Rent e fatturato in via
anticipata. Ciascuno dei canoni sarà dovuto con scadenza l’ultimo
giorno del mese di competenza. Il primo canone comprenderà
anche il pro-rata e scadrà l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di messa a disposizione del Veicolo. Gli addebiti extra
previsti dalla Richiesta Rent dovranno essere pagati dal Cliente a
ricezione fattura e comunque entro 30 (trenta) giorni fine mese
data fattura.
24.2 I pagamenti dovuti dal Cliente dovranno essere eseguiti
mediante Direct Debit SEPA con valuta fissa al giorno di loro
scadenza come indicata all’Articolo 24.1 precedente.
24.3 Il Cliente si impegna a corrispondere a LEASYS l’eventuale
quota di anticipo secondo quanto indicato nella Richiesta RENT.
L’anticipo dovrà essere corrisposto dal Cliente contestualmente
alla sottoscrizione della Richiesta RENT ed a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente che sarà indicato da LEASYS. Il
mancato versamento dell’anticipo comporta l’inefficacia, fin
dall’origine, della Richiesta RENT anche se già sottoscritta dal
Cliente medesimo.
24.4 E’ facoltà di LEASYS richiedere ai fini dell’accoglimento della
richiesta di Locazione uno o più depositi cauzionali infruttiferi da
versarsi per ciascuno dei Veicoli oggetto delle Richieste RENT,
per gli importi e secondo le modalità disciplinate mediante
apposito atto scritto. Tale deposito cauzionale verrà rimborsato da
LEASYS trascorsi 180 giorni dalla chiusura del contratto di
Locazione da esso garantito. E’ fatto salvo il diritto di LEASYS di
trattenere il deposito cauzionale nel caso di danni e/o
manchevolezze del Veicolo e/o inadempimento nel pagamento da
parte del Cliente di quanto dovuto, anche in relazione ad altri
contratti conclusi con LEASYS.
24.5 In luogo del deposito cauzionale, è facoltà di LEASYS
richiedere al Cliente altre garanzie accessorie che dovranno
essere concordate e separatamente regolamentate con apposito
atto scritto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussione
bancaria, societaria, garanzia personale etc.).
24.6 In caso di ritardato pagamento, LEASYS ha titolo ad
addebitare al Cliente interessi di mora calcolati dalla data di
scadenza pattuita a quella di effettivo pagamento ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
24.7 LEASYS si riserva altresì di addebitare al Cliente, se
inadempiente, le spese per le azioni di recupero stragiudiziale
condotte direttamente e/o affidate anche società di recupero
specializzate, nella misura del 20% del credito scaduto sino ad un
massimo di € 1.200 (milleduecento) (iva esclusa), nonché
eventuali spese di protesto e di addebito della banca e fatto
comunque salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e
successive modifiche ed integrazioni.
24.8 Il Cliente dovrà altresì rifondere le spese legali e giudiziarie
che LEASYS sosterrà per ottenere dallo stesso l’adempimento
delle sue obbligazioni contrattuali, in base alle tariffe forensi
vigenti.

25. Clausola risolutiva espressa
25.1 LEASYS avrà facoltà di risolvere il contratto di Locazione del
Veicolo mediante semplice comunicazione scritta inviata al
Cliente con la contestazione dell’inadempienza e la dichiarazione
di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che occorra
costituzione in mora o pronuncia giudiziaria, nei seguenti casi:
(a) il Cliente non provveda puntualmente al pagamento anche
di un solo canone di Locazione e/o degli addebiti extra dovuti alle
scadenze contrattualmente previste;
(b) vi sia stata l’infedele dichiarazione del Cliente o degli eventuali
coobbligati o garanti circa i dati e le informazioni forniti;
(c) il Cliente non ritiri il Veicolo nei termini contrattualmente
previsti;
(d) il Cliente non adempia agli obblighi previsti dai seguenti articoli
delle presenti Condizioni Generali di Locazione: (2.3) (“Mancato
ritiro del Veicolo”); (5) (“Modalità di utilizzo del Veicolo – Obblighi
del Cliente”); (18) (“Circolazione del Veicolo – Responsabilità”);
(20) (“Scadenza della Locazione – Riconsegna del Veicolo”); (24)
(“Pagamenti dovuti dal Cliente – Depositi cauzionali – Interessi di
mora – Spese di recupero crediti”); (32) (“Codice di condotta e
Modello di organizzazione, gestione e controllo”);
(e) il Cliente sia assoggettato ad un protesto o ad un
procedimento esecutivo o ad un sequestro conservativo;
(f) vi sia l’irreperibilità o lo stato di detenzione del Cliente, ovvero
qualora questi sia sottoposto a misure cautelari, di prevenzione
e/o di sicurezza, ovvero sia sottoposto ad indagini ed abbia
acquisito la qualifica di imputato;
(g) il Veicolo sia sottoposto a sequestro preventivo e/o
conservativo o comunque a qualsiasi misura cautelare reale
ovvero a qualsiasi misura di prevenzione reale o, infine, sia
sottoposto a confisca;
(h) vi sia stato recesso delle Compagnie di Assicurazioni dalle
polizze per fatto imputabile al Cliente.
(i) Mutamento della maggioranza dei soci nel caso di società di
persone; significativi mutamenti nella composizione del capitale
sociale nelle società di capitali; locazione e/o affitto dell’azienda
e/o di ramo d’azienda da parte del Cliente; conferimento
dell’azienda e/o di ramo d’azienda del Cliente in altra società;
scissione e/o fusione cui partecipi il Cliente. Il Cliente
conseguentemente si impegna ad avvertire tempestivamente
LEASYS in ordine a quanto sopra.
25.2 In tutti i casi di risoluzione anticipata della Locazione, il
Cliente si obbliga a corrispondere a LEASYS in unica soluzione
qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per
canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora, etc. Inoltre
LEASYS avrà la facoltà di richiedere al Cliente, a titolo di penale
risarcitoria e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, un
importo determinato con gli stessi criteri indicati all’Articolo 19.1
che precede, maggiorato del valore corrispondente a 2 (due)
canoni mensili di Locazione.
25.3 Le somme addebitate a titolo di penale saranno fatturate da
LEASYS, a suo insindacabile giudizio, in sede di risoluzione
contrattuale o al momento dell’incasso.
25.4 Esercitata la risoluzione anticipata con le modalità di cui
sopra, LEASYS avrà il diritto di rientrare in possesso del Veicolo
oggetto della Locazione come sopra risolta, anche in presenza di
opposizione o contestazione, anche giudiziale, da parte del
Cliente senza necessità di alcun preavviso. Il Cliente dovrà
restituire immediatamente il Veicolo locato senza poter richiedere
e/o pretendere alcunché in ordine alla anticipata risoluzione. Lo
stato del Veicolo oggetto di restituzione sarà valutato da LEASYS,
con conseguente eventuale addebito al Cliente di somme per
esuberi chilometrici rilevati come da Articolo 7 che precede,
nonché il controvalore di eventuali danni o mancanze non
rientranti nel normale stato di usura e non giustificati da
precedenti denunce di sinistro, rilevati al momento della
restituzione del Veicolo come previsto dal precedente Articolo 20.
25.5 In tutti i casi di risoluzione anticipata della Locazione, il
Cliente esonera fin d’ora LEASYS da qualunque responsabilità
per lucro cessante e/o danno emergente.

26. Forza Maggiore
26.1 LEASYS non sarà responsabile per eventuali ritardi di
consegna del Veicolo o interruzioni nella fornitura dei servizi
indicati in ciascuna Richiesta RENT, qualora tale inadempimento
dipenda da forza maggiore, ossia da ogni evento e/o circostanza
che sia fuori dal ragionevole controllo di LEASYS.
26.2 Al verificarsi di un evento qualificabile come “forza
maggiore”, LEASYS dovrà informare appena possibile il Cliente
ed adottare i provvedimenti opportuni per limitarne gli effetti;
LEASYS informerà il Cliente sui tempi di ripristino dei suddetti
servizi e sulle soluzioni alternative eventualmente adottate.
26.3 Il verificarsi di un evento di forza maggiore non costituirà
motivo di sospensione o ritardo nel pagamento, da parte del
Cliente, dei canoni di Locazione e dei corrispettivi relativi alle
prestazioni già effettuate da LEASYS medesima.

27. Disposizioni sulla “Intestazione Temporanea dei veicoli”
27.1 Il Cliente ha la facoltà di incaricare LEASYS di provvedere
agli adempimenti prescritti dal D.P.R 28 settembre 2012 e relativi
regolamenti e/o circolari attuativi; in particolare con la
sottoscrizione della Richiesta RENT il Cliente potrà conferire a
Leasys espressa delega per le comunicazioni all’Archivio
Nazionale dei Veicoli (di seguito “A.N.V”) come stabilito per legge.
27.2 Qualora il Cliente non conferisca a LEASYS la suddetta
delega, resteranno a suo esclusivo carico tutti i relativi
adempimenti previsti dalla normativa. In tale caso il Cliente sarà
altresì tenuto a corrispondere a LEASYS ogni eventuale ulteriore
addebito nonché ogni eventuale importo a titolo di sanzione
previsti dalla suddetta normativa, che dovessero derivare da
eventuali mancanze e/o ritardi e/o inesattezze nelle comunicazioni
all’A.N.V, manlevando fin d’ora al riguardo LEASYS. In tale caso,
infine, il Cliente sarà sempre tenuto al pagamento dei canoni di
Locazione previsti anche nel caso di mancato utilizzo del Veicolo
derivante, a qualsiasi titolo, da eventuali mancanze e/c ritardi e/o
inesattezze nelle comunicazioni all’A.N.V.

28. Tecniche di comunicazione a distanza
28.1 Il Cliente che comunica a LEASYS i propri dati(indirizzo di
posta elettronica e/o numero di telefono) accetta che le
comunicazioni e le informazioni relative al contratto di Locazione
del Veicolo possano essere inviate anche tramite posta elettronica
e/o S.M.S.
28.2 LEASYS non sarà ritenuta responsabile se soggetti terzi non
legittimati, accedano al contenuto di quanto inviato tramite le
tecniche di comunicazione a distanza sopra riportate. Il Cliente
può richiedere per iscritto la modifica della tecnica di
comunicazione a distanza utilizzata.

29. Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
29.1 Qualora il Cliente sia qualificabile come “stazione appaltante”
ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle Parti assume
gli obblighi di propria competenza previsti dalla predetta Legge
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari derivanti dal presente Accordo.
29.2 Qualora una delle Parti non assolva agli obblighi previsti a
proprio carico dalla Legge 136/2010, la Parte adempiente avrà
facoltà di risolvere il presente Accordo, fatto salvo il risarcimento
degli eventuali danni subiti.

30. Legge applicabile – Composizione stragiudiziale delle
controversie – Foro Competente
30.1 Il contratto di Locazione del Veicolo perfezionato con
l’accettazione della Richiesta RENT è disciplinato dalla legge
italiana.
30.2 Il Cliente ha facoltà di adire le procedure volontarie di
composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie,
anche in via telematica, innanzi a organismi indipendenti,
imparziali, specializzati, trasparenti ed efficaci e comunque presso
tutti gli organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e
vigilati dalle autorità preposte, il tutto in conformità alle normative
vigenti in materia.
30.3 In ogni caso il Cliente mantiene il diritto di agire in giudizio, a
prescindere dall’esito della procedura stragiudiziale di
composizione della controversia, presso il Foro di residenza o
domicilio territorialmente competente, ove sia qualificabile come
“consumatore”.
30.4 Ove il Cliente non sia qualificabile come “consumatore”,
saranno competenti i Fori esclusivi in via alternativa di Torino
e Roma con esclusione pattiziamente accettata di ogni altro Foro.

31. Trattamento dei dati personali
31.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, di cui l’Informativa
sul Trattamento dei Dati Personali già consegnata al Cliente in
fase di istruttoria preliminare costituisce parte integrante e
sostanziale, le Parti sono titolari autonomi del trattamento.
Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali (di seguito, i
“Dati”) fornitile dall’altra Parte (che ne rimane titolare autonomo)
per l’espletamento di tutto quanto previsto nelle presenti
Condizioni Generali nel rispetto del presente D. Lgs. No. 196/2003
(Codice Privacy) e del Regolamento UE no. 2016/679.
31.2 Il Cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni
Generali, dichiara espressamente di aver informato e resi edotti i
conducenti dei Veicoli ed i terzi dei quali potrà comunicare a
LEASYS i dati personali, circa le modalità e finalità di trattamento
dichiarate da LEASYS medesima nell’Informativa sul Trattamento
dei Dati personali richiamata all’art. 31.1 che precede, sul loro
ambito di comunicazione e sui diritti riconosciuti dalla legge
all’interessato.
31.3 In caso di violazione delle disposizioni della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte
si impegna a tenere indenne e manlevata l’altra Parte da eventuali
contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla
base dei diritti loro attribuiti, nonché da ogni altra contestazione
che possa essere mossa all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali, laddove la responsabilità sia derivante dalla
condotta attiva o omissiva di tale Parte. In ogni caso i Dati trattati
non saranno oggetto di diffusione.

32. Codice di condotta e Modello di organizzazione, gestione
e controllo
Il Cliente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche ed
integrazioni (d’ora in avanti “Decreto”) nonché di aver preso
visione delle disposizioni di cui al Codice di Condotta e al Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo (d’ora in avanti “Modello”)
di Leasys. I documenti sono visionabili e scaricabili nel sito di
Leasys (www.Leasys.com alla sezione Sito Corporate)
Il Cliente si impegna a tenere condotte conformi alle previsioni di
cui al Decreto stesso, al Codice di Condotta e al Modello,
astenendosi dalla commissione di condotte illecite. L’inosservanza
da parte del Cliente e, nel caso in cui il Cliente sia qualificabile
come persona giuridica, di chiunque presti attività
lavorativa/collaborativa per il Cliente, di una qualsiasi delle
previsioni del predetto Decreto, del Codice di Condotta o del
Modello comporterà un inadempimento grave al contratto di
locazione e potrà legittimare Leasys a risolvere lo stesso ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fermo
restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Leasys
medesima.